Con un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2016, è stato disposto che le persone fisiche che, alle date del 13 e del 14 settembre 2015, avevano la residenza o la sede operativa nel territorio dei Comuni delle Province di Parma e Piacenza colpiti dall’alluvione (e specificamente individuati in un elenco allegato al Decreto), potranno beneficiare della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari che sono scaduti o che scadranno nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 30 giugno 2016.
Nel Decreto, è precisato che quanto già versato non sarà oggetto di rimborso.
La sospensione, come previsto dal secondo comma dell’articolo 1 del Decreto Ministeriale, riguarda anche i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti degli eventi atmosferici in questione.
La sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, inoltre, non riguarda le ritenute che, quindi, dovranno essere operate e versate regolarmente dai sostituti d’imposta.
Al quarto comma dell’articolo 1 del Decreto, infine, è già stabilito che gli adempimenti ed i versamenti interessati dalla sospensione dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 15 luglio 2016.