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6 Settembre 2014

Agevolazioni prima casa: non opera la decadenza quando il ritardo nel trasferimento della residenza è imputabile al Comune

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 18770 del 5 settembre 2014, si è pronunciata ancora una volta in tema di decadenza dalle agevolazioni “prima casa” a seguito del mancato rispetto del termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza nel Comune nel quale è ubicata l’abitazione acquistata.

Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione al contribuente, in quanto aveva affermato che il tardivo trasferimento della residenza era imputabile esclusivamente all’illegittimo rifiuto da parte del Comune di destinazione (motivato con la mancanza del certificato di abitabilità dell’immobile, a sua volta ascrivibile al venditore-costruttore) di dare corso alla domanda di trasferimento presentata regolarmente nei tempi prescritti dalla normativa in materia.

L’Agenzia delle Entrate, impugnando la pronuncia di secondo grado, aveva sostenuto l’errore della Commissione Tributaria Regionale in quanto, nel caso di specie, il tardivo trasferimento della residenza da parte dell’acquirente non costituiva causa di forza maggiore.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, ha affermato che la decorrenza del trasferimento della residenza ha origine dalla dichiarazione del trasferimento resa dall’interessato nel Comune di nuova residenza.

Pertanto, il beneficio fiscale della “prima casa” spetta anche a coloro che, pur avendone fatta formale richiesta, non hanno ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune nel quale è situato l’immobile acquistato.

Inoltre, occorre tenere conto di eventuali ostacoli nell’adempimento dell’obbligo di trasferire la residenza, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dell’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento ostativo al trasferimento.

Dal momento che il compimento dell’attività amministrativa esula dal potere di controllo del contribuente, deve aversi riguardo, ai fini di stabilire la tempestività dell’adempimento dell’obbligo in questione, all’unica attività che il medesimo contribuente può e deve compiere entro il termine di diciotto mesi, ossia alla formale dichiarazione di trasferimento, presentata presso il Comune della nuova residenza.

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