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13 Marzo 2015

Agevolazioni prima casa: le lungaggini burocratiche per la ristrutturazione della casa acquistata non giustificano il mancato trasferimento nel termine di diciotto mesi

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La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 4800 del 10 marzo 2015, ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate, riconoscendo come legittimo l’avviso di liquidazione e di irrogazione di sanzioni che era stato notificato al contribuente dall’Amministrazione finanziaria a seguito di revoca delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa e della conseguente riliquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale relative alla compravendita di un immobile che avrebbe dovuto essere destinato ad abitazione e presso il quale, però, il contribuente non aveva trasferito la residenza nel termine di diciotto mesi previsto dalla normativa in materia.

In primo e secondo grado, le Commissioni Tributarie avevano sostenuto che le lungaggini burocratiche di rilascio delle autorizzazioni edilizie per le opere di ristrutturazione e per l’abitabilità, che avevano impedito al contribuente di trasferirsi nell’abitazione acquistata, costituivano delle cause ostative sopravvenute, imprevedibili e non evitabili dal contribuente medesimo.

La Cassazione ha affermato che le lungaggini burocratiche non erano comunque in grado di integrare una forza irresistibile ostativa al trasferimento nel Comune nel quale era ubicato l’immobile acquistato con le agevolazioni fiscali.

La Suprema Corte ha, quindi, ritenuto fondata l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate e, non emergendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso il giudizio anche nel merito, respingendo l’impugnazione originariamente proposta dal contribuente.

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