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19 Luglio 2019

Agevolazioni prima casa: la proprietà di un garage non ne impedisce l’applicazione

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Con la Risposta n. 241 del 15 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello in materia di agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa.

La contribuente che ha presentato l’interpello è coniugata in regime di separazione dei beni ed ha acquistato, nel 2001, con il marito, ciascuno per la quota del 50 %, un’abitazione di categoria catastale A/2, beneficiando delle “agevolazioni prima casa”. Nel 2003, i coniugi hanno acquistato nello stesso Comune, anche in questo caso ciascuno per la quota del 50 %, un garage, di categoria catastale C/6, destinato a pertinenza dell’abitazione acquistata nel 2001.

Ora, l’istante ed il coniuge intendono vendere l’abitazione acquistata con le “agevolazioni prima casa” e mantenere la proprietà del solo garage, che diventerà pertinenza di una nuova abitazione che sarà acquistata, di nuovo ciascuno per la quota del 50 %, entro dodici mesi dalla cessione della “prima casa”.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di fruire nuovamente delle “agevolazioni prima casa” per il nuovo acquisto.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che i coniugi, una volta venduta l’abitazione per la quale avevano beneficiato delle agevolazioni fiscali “prima casa”, potranno nuovamente richiedere l’applicazione delle agevolazioni in questione in relazione all’acquisto della nuova casa di abitazione, sempre che siano rispettate le condizioni individuate dalla normativa in materia.

In particolare, costituisce condizione ostativa all’applicazione delle agevolazioni la titolarità esclusiva o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra casa di abitazione nel territorio del Comune nel quale è situato l’immobile che si intende acquistare. Costituisce condizione ostativa anche la titolarità, anche per quote ed anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su un altro immobile ad uso abitativo acquistato usufruendo delle “agevolazioni prima casa”.

Si fa riferimento, quindi, alla titolarità di un altro immobile abitativo nel Comune nel quale è situato l’immobile che si intende acquistare o alla titolarità di un altro immobile abitativo acquistato nel territorio nazionale beneficiando delle “agevolazioni prima casa”. Non si fa, invece, riferimento alla titolarità di immobili censiti in categorie catastali differenti da quelle abitative, anche se acquistati usufruendo delle “agevolazioni prima casa”.

Quindi, la circostanza che la contribuente istante possieda nel Comune un altro immobile che sia censito in una categoria catastale diversa da quelle abitative (il garage) non costituisce un impedimento ai fini della concessione dei benefici previsti per l’acquisto della prima casa. Si tratta, infatti, di due immobili, quello già posseduto come pertinenza e quello da acquistare come abitazione, con natura e destinazione d’uso diverse.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato la normativa in materia nella parte in cui prevede l’attribuzione di un credito d’imposta in favore di coloro che, dopo aver venduto un immobile acquistato usufruendo delle “agevolazioni prima casa”, provvedano ad acquistare a qualsiasi titolo, entro un anno dalla vendita, un’altra casa di abitazione per la quale ricorrano nuovamente i presupposti per l’applicazione dei benefici fiscali per la prima casa. Il credito d’imposta è attribuito fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L’ammontare del credito d’imposta non può essere comunque superiore all’imposta di registro o all’Iva dovuta per l’acquisto agevolato della nuova abitazione.

Quindi, con riferimento al caso specifico sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, quest’ultima ha affermato che l’istante può fruire dell’applicazione dell’imposta di registro con l’aliquota agevolata del 2 % e del credito d’imposta sopra indicato.

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