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30 Aprile 2021

Agevolazioni per la piccola proprietà contadina: l’affitto del terreno entro 5 anni dall’acquisto determina la decadenza

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Nuovi chiarimenti riguardo alle agevolazioni fiscali previste per la piccola proprietà contadina ed alla decadenza da esse.

A presentare l’istanza di interpello è una società agricola costituita da due soci persone fisiche dei quali il socio minoritario è un giovane coltivatore diretto iscritto nelle relative gestioni previdenziali ed assistenziali agricole. La società agricola ha acquistato nel 2019 un vigneto usufruendo dei benefici previsti dal Decreto Legislativo n. 194 del 2009 a tutela della piccola proprietà contadina.

L’intenzione della società istante è quella di affittare tale terreno al socio minoritario. Ha, quindi, presentato una prima istanza di interpello chiedendo se tale affitto determinerebbe la perdita dell’agevolazione ottenuta inizialmente. La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è stata che l’affitto del fondo acquistato con le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, effettuato prima del decorso di cinque anni dall’acquisto, non comporterebbe la decadenza dalle agevolazioni dal momento che l’affittuario, coltivatore diretto del fondo in questione e socio minoritario dell’affittante, continuerebbe comunque la coltivazione diretta del fondo stesso.

Ora, la società istante ha richiamato l’articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 99 del 2004 secondo il quale non costituiscono distrazione dall’esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l’affitto di fabbricati ad uso abitativo e di terreni e fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole, sempre che i ricavi derivanti dalla locazione o dall’affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall’esercizio dell’attività agricola. In particolare, il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l’ammontare dei ricavi relativi alla locazione ed all’affitto dei beni non superi il 10 % dell’ammontare dei ricavi complessivi.

Il quesito posto all’esame dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità che la società istante, affittando il terreno (che, tra l’altro, è l’unico bene di sua proprietà) incorra nella distrazione dall’esercizio esclusivo delle attività agricole previsto dalla disciplina in questione. L’istante ha precisato di non disporre di altri proventi derivanti dall’esercizio dell’attività agricola.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 307 del 30 aprile 2021, ha ricordato la disciplina contenuta nel Decreto Legge n. 194 del 2009 secondo la quale, al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, posti in essere in favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1 %. Tali soggetti decadono dalle agevolazioni in questione se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni o cessano di coltivarli o di condurli direttamente.

Anche le società agricole presentano i requisiti per beneficiare di tali agevolazioni previste a tutela della piccola proprietà contadina.

Con riferimento al caso specifico esposto nell’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la disposizione richiamata dall’istante (articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 99 del 2004) trova applicazione in quanto l’istante medesima, affittando l’unico terreno di sua proprietà, ha distratto lo stesso dall’esercizio esclusivo dell’attività agricola dal momento che i ricavi derivanti da tale affitto non saranno marginali rispetto a quelli derivanti dall’attività agricola.

Quindi, vale la regola secondo la quale la perdita dei requisiti nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni stesse.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che la società istante perderebbe le agevolazioni delle quali ha fruito al momento dell’acquisto del terreno qualora stipulasse il contratto di affitto del terreno entro cinque anni dalla stipula del contratto di acquisto del terreno medesimo.

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