L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 26 del 6 marzo 2015, ha risposto ad una richiesta di consulenza giuridica posta in riferimento al regime di tassazione applicabile, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, al trasferimento delle pertinenze di un terreno agricolo (in particolare, fabbricato strumentale ad uso ricovero attrezzi di categoria catastale D/10).
Il quesito riguardava specificamente la possibilità di applicare al trasferimento del fabbricato strumentale, per il quale sussistevano i requisiti di ruralità, le agevolazioni fiscali previste in favore della piccola proprietà contadina.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in base alla normativa in materia, le agevolazioni in favore della piccola proprietà contadina trovano applicazione in caso di acquirenti che siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.
Dal punto di vista oggettivo, poi, le agevolazioni riguardano gli atti di trasferimento a titolo oneroso sia dei terreni agricoli che delle relative pertinenze.
Quindi, oggetto delle agevolazioni può essere anche il trasferimento del fabbricato strumentale, purché sussista un rapporto di pertinenzialità tra tale fabbricato ed il terreno agricolo.
A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la disciplina del codice civile sulla nozione di pertinenzialità. Il vincolo pertinenziale sussiste qualora ricorrano due diverse condizioni congiuntamente:
– sia stata manifestata la volontà, da parte del proprietario della cosa principale o da parte di colui che è titolare di un diritto reale sulla cosa medesima, di destinare durevolmente la cosa accessoria a servizio ed ornamento della cosa principale;
– vi sia un rapporto funzionale tra il bene principale e quello accessorio.
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che deve ritenersi che il concetto di “terreni agricoli e relative pertinenze”, al quale fa riferimento il legislatore, coincida con la nozione di “fondo rustico”, già utilizzata dal legislatore fiscale in diverse disposizioni in materia agraria.
La nozione di fondo rustico comprende oltre all’appezzamento di terreno agricolo anche i beni accessori, come i fabbricati destinati ad abitazione delle persone che si occupano della coltivazione del terreno medesimo e dei loro familiari, od i fabbricati destinati al ricovero di animali, di prodotti, delle scorte.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato espressamente che devono ritenersi inclusi nel concetto di fondo rustico anche eventuali fabbricati rurali, purché con funzione strumentale rispetto al terreno agricolo.
La disciplina più recente relativa alle agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà contadina trova, in particolare, applicazione con riferimento ai fabbricati che costituiscono pertinenza del terreno agricolo e che risultano situati sul medesimo terreno.
Con riferimento al caso specificamente sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, quest’ultima ha precisato, quindi, che le agevolazioni fiscali previste per la piccola proprietà contadina possono trovare applicazione anche riguardo al trasferimento del fabbricato ad uso ricovero degli attrezzi, che possieda i requisiti di pertinenzialità rispetto al terreno e che si trovi sul terreno medesimo.
Non assume, invece, rilevanza la diversa qualificazione di strumentalità del fabbricato rispetto al terreno agricolo.