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29 Novembre 2019

Accordi di separazione: i trasferimenti immobiliari godono dell’esenzione anche se eseguiti a distanza di tempo

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata di una nuova questione riguardante gli accordi patrimoniali tra coniugi in sede di separazione consensuale.

In particolare, i coniugi avevano stabilito, nel ricorso per la loro separazione consensuale, depositato in Tribunale e poi omologato, che il marito avrebbe ceduto alla moglie due immobili e che la moglie, che è colei che ha presentato l’istanza di interpello, avrebbe ceduto la nuda proprietà di un’altra abitazione al marito.

I coniugi, a distanza di diverso tempo (oltre cinque anni), intendono dare attuazione a tali accordi di separazione. Essendo in questo periodo deceduta la titolare del diritto di usufrutto sull’appartamento che la moglie doveva cedere al marito, il trasferimento di tale immobile riguarderà ora l’intera proprietà. Anche la cessione della proprietà dal marito alla moglie sarà in parte differente essendo intervenute alcune modifiche catastali (non più i due immobili originariamente previsti negli accordi di separazione, ma tre unità immobiliari catastalmente distinte).

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di applicare il trattamento fiscale previsto dall’articolo 19 della Legge n. 74 del 1987 (regime di esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa) agli atti di trasferimento in questione, trattandosi pur sempre di atti posti in essere in relazione al procedimento di separazione personale dei coniugi.

Nella Risposta n. 493 del 25 novembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che le disposizioni di legge che prevedono l’esenzione da ogni tassa si riferiscono a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti che i coniugi pongono in essere per regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di divorzio (con applicazione delle medesime disposizioni anche all’ambito dei procedimenti di separazione).

Ciò che rileva, quindi, è che gli atti di trasferimento posti in essere dai coniugi rispettino gli accordi raggiunti in sede di separazione personale, producendo i medesimi effetti.

L’agevolazione tributaria può trovare applicazione anche se sono trascorsi oltre cinque anni tra la data dell’omologa da parte del Tribunale e la data della stipula dell’atto notarile con il quale sono realizzati gli accordi raggiunti in occasione della separazione consensuale omologata dal Tribunale. Non vi è, infatti, alcuna previsione di un termine perentorio entro il quale dovevano essere stipulati gli atti di trasferimento né nel provvedimento di omologa, né nella normativa che prevede l’esenzione fiscale.

La circostanza che il trasferimento da parte dell’istante al marito non riguarderà più la sola nuda proprietà, ma l’intera proprietà, dipende, inoltre, da un evento che non è riconducibile alla volontà delle parti (la morte dell’usufruttuaria). Il trasferimento in questione, poi, determina una situazione sostanzialmente analoga a quella che si sarebbe verificata qualora il trasferimento della nuda proprietà fosse avvenuto in precedenza rispetto al decesso dell’usufruttuaria. Infatti, in questo caso, il coniuge separato che avesse acquisito la nuda proprietà dell’immobile in esecuzione dell’accordo raggiunto in sede di separazione sarebbe comunque divenuto, a seguito del decesso dell’usufruttuaria, pieno proprietario dello stesso immobile.

Allo stesso tempo, l’agevolazione fiscale può trovare applicazione anche se, successivamente al provvedimento di omologa degli accordi di separazione consensuale tra i coniugi, sono cambiati i riferimenti catastali degli immobili trasferiti dal marito alla moglie, qualora si possa dimostrare che si tratta degli stessi immobili indicati nell’accordo di separazione.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, pertanto, che l’atto di permuta che determina i trasferimenti suddetti, producendo gli stessi effetti previsti negli accordi raggiunti dalle parti in occasione della loro separazione consensuale omologata, possa beneficiare del trattamento fiscale agevolato previsto dalla Legge n. 74 del 1987.

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