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24 Luglio 2015

Accertamento induttivo: le percentuali di ricarico molto più basse rispetto alle medie possono costituire elementi sintomatici di un maggior reddito

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 15323 del 21 luglio 2015, ha riconosciuto la legittimità di un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate, ai fini Iva, Irap ed Irpef, rapportando i ricavi ed i redditi dell’azienda oggetto di accertamento con i ricavi e redditi delle aziende operanti nel medesimo settore, aveva individuato un maggiore reddito ed un maggiore volume d’affari imponibili.

In particolare, l’avviso di accertamento era fondato sulla notevole consistenza dei beni destinati alla rivendita.

Il contribuente aveva evidenziato che l’Amministrazione finanziaria non aveva tenuto conto della circostanza che l’indice di rotazione del magazzino e l’indice di ricarico risultavano congrui rispetto allo studio di settore applicabile.

In primo grado era stata data ragione al contribuente, mentre la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, sulla base delle circostanze che la percentuale di ricarico delle merci era molto più bassa rispetto alla percentuale media e che la consistente quantità di merce di magazzino era contrapposta ad un modesto importo dei corrispettivi.

La Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia di secondo grado.

In sede di giudizio di Cassazione, il contribuente aveva contestato la suddetta pronuncia in quanto la CTR avrebbe erroneamente riconosciuto come legittimo l’accertamento analitico-induttivo effettuato dall’Amministrazione finanziaria sulla base dello scostamento della percentuale di ricarico dichiarata rispetto a quelle medie ricavate da una platea di contribuenti più ristretta di quella sulla quale è costruito il modello matematico-statistico dello studio di settore, e ciò sebbene il contribuente avesse dichiarato dei ricavi coerenti con quelli desumibili dallo studio di settore.

La Cassazione ha evidenziato che, in realtà, la procedura di accertamento fiscale fondata sui parametri o sugli studi di settore costituisce un sistema unitario che si affianca, ma resta indipendente rispetto all’analisi dei risultati delle scritture contabili. Quindi, in sede di accertamento analitico-induttivo, l’Amministrazione finanziaria si può fondare anche soltanto su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente, che siano tratti dagli studi di settore, senza che sia tenuta a verificare tutti i dati richiesti per lo studio di settore.

Ciò che rileva è che gli elementi prescelti abbiano un peso tale da costituire presunzioni gravi, precise e concordanti.

Infine, la Cassazione ha ricordato che l’apprezzamento riguardo alla gravità, precisione e concordanza degli indizi posti a fondamento dell’accertamento è rimesso in via esclusiva al Giudice di merito e la Cassazione può soltanto limitarsi a valutare la congruità della relativa motivazione.

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