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24 Aprile 2014

Accertamento con redditometro: non può essere annullato, se il Giudice non valuta la natura simulata della vendita fonte di incrementi patrimoniali per il contribuente

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La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 9173 del 23 aprile 2014, ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della pronuncia di una Commissione Tributaria Regionale con la quale era stato disposto l’annullamento di un accertamento Irpef adottato con metodo sintetico.

In particolare, l’avviso di accertamento era stato adottato dall’Amministrazione finanziaria sul presupposto che i redditi dichiarati dalla contribuente non erano congruenti con gli esborsi sostenuti per incrementi patrimoniali nel periodo d’imposta preso in considerazione.

La Corte di Cassazione ha riconosciuto che il Giudice di appello non aveva in alcun modo esaminato le censure che erano state mosse dalla medesima Amministrazione finanziaria avverso la pronuncia di primo grado (anch’essa sfavorevole all’Agenzia delle Entrate).

L’appellante aveva, in quel contesto, evidenziato come il contratto di vendita, dal quale la contribuente sosteneva fossero derivati gli incrementi patrimoniali oggetto della controversia, avesse natura simulata. 

Il Giudice di appello non aveva neanche riesaminato le ragioni per le quali il Giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della parte contribuente.

La motivazione della sentenza impugnata, quindi, risultava apodittica ed apparente. La Suprema Corte non ha potuto non rinviare la causa al Giudice di appello affinché provveda nuovamente sulle questioni oggetto di gravame.

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