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18 Marzo 2017

Abolizione dell’imposta di fabbricazione sui fiammiferi: il credito d’imposta per il rimborso è ora compensabile

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Il Decreto Legislativo n. 188 del 15 dicembre 2014 ha abrogato la disposizione del Testo Unico delle disposizioni legislative riguardanti le imposte sulla produzione e sui consumi che disciplinava l’imposta di fabbricazione sui fiammiferi.

Al contempo, è stato previsto che ai soggetti, diversi dai commercianti al dettaglio, che commercializzano fiammiferi e che hanno comunicato, entro il 31 gennaio 2015, al competente ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quantità ed il valore delle rimanenze al 31 dicembre 2014, è riconosciuto un credito fruibile in compensazione per il rimborso dell’imposta di fabbricazione già versata sui beni presenti in magazzino alla data del 31 dicembre 2014.

L’Agenzia delle Entrate, quindi, con la Risoluzione n. 33 del 15 marzo 2017, ha istituito il codice tributo da utilizzare per la compensazione nel modello F24 del credito d’imposta in questione.

Il codice tributo istituito è il codice “6870“.

Tale codice tributo deve essere inserito nella sezione Erario del modello F24, in corrispondenza della colonna degli “importi a credito compensati”, oppure, nel caso in cui il contribuente debba provvedere al riversamento del credito compensato, nella colonna degli “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” deve essere inserito l’anno 2014.

Il modello F24, utilizzato per la compensazione del credito d’imposta, deve essere trasmesso esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che effettuerà dei controlli automatizzati, sulla base delle informazioni fornite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riguardo ai soggetti beneficiari ed agli importi dei crediti compensabili. Qualora l’importo del credito utilizzato risulterà essere superiore a quello disponibile, il modello F24 trasmesso dal contribuente verrà scartato.

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