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7 Settembre 2013

Versamenti carenti da parte dei contribuenti: l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti.

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Nella Circolare n. 27 del 2 agosto 2013, l’Agenzia delle Entrate ha dato risposta ad una serie di richieste di chiarimenti in merito ad alcune problematiche relative ad errati versamenti effettuati dai contribuenti.

Le questioni affrontate dall’Agenzia delle Entrate riguardano, in particolare, i versamenti del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi, compreso il saldo Iva, e del primo acconto Irpef, Ires ed Irap.

I termini previsti dal legislatore per tali versamenti sono due: il 16 giugno ed i successivi trenta giorni. Se il versamento è effettuato nel termine più ampio, è comunque tempestivo, ma l’imposta è incrementata di una maggiorazione dello 0,40 % e quest’ultimo importo si configura come parte del tributo.

La maggiorazione è versata a titolo di interesse corrispettivo: corrispettivo dovuto all’ente creditore per il vantaggio che il contribuente ottiene dalla disponibilità di una somma di denaro che spetta al creditore. La maggiorazione in questione è versata congiuntamente all’imposta dovuta, senza neanche distinzione di codice tributo.

Se viene versato nel “termine lungo” un importo inferiore a quello effettivamente dovuto, il versamento non deve essere considerato tardivo, ma soltanto insufficiente e la sanzione, da applicarsi nella misura ordinaria del 30 % dell’importo non versato, deve essere calcolata sulla differenza tra quanto versato e quanto dovuto (imposta più la maggiorazione).

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che in questo caso non ha rilevanza stabilire se il contribuente abbia versato soltanto l’imposta e non la maggiorazione o se abbia eseguito un versamento insufficiente sia per l’imposta che per la maggiorazione. Non vi è distinzione tra l’imposta e la maggiorazione e ciò che rileva è semplicemente che il versamento è nel suo complesso insufficiente.

Il contribuente può decidere di regolarizzare l’errore commesso mediante il ravvedimento operoso. In tal caso, dovrà versare, entro trenta giorni dalla scadenza del “termine lungo”, quanto dovuto a titolo di tributo, comprensivo della maggiorazione dello 0,40 %, i relativi interessi moratori, calcolati al tasso legale dalla scadenza del “termine lungo” al giorno di effettuazione del pagamento, e la sanzione ridotta pari al 3 % dell’importo versato in ritardo (tributo + maggiorazione dello 0,40 %).

Altrimenti, la regolarizzazione può essere effettuata mediante il pagamento, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel quale è stata commessa la violazione, di quanto dovuto a titolo di tributo, comprensivo della maggiorazione dello 0,40 %, dei relativi interessi moratori, calcolati al tasso legale dalla scadenza del “termine lungo” al giorno di effettuazione del pagamento, e della sanzione ridotta pari al 3,75 % dell’importo versato in ritardo (tributo + maggiorazione dello 0,40 %).

Nel caso in cui si sia voluto beneficiare del ravvedimento, ma il versamento dell’imposta in sede di ravvedimento sia stato insufficiente, l’Agenzia ha chiarito che il ravvedimento può considerarsi perfezionato anche solo parzialmente, limitatamente all’importo versato entro la scadenza del termine per il ravvedimento.

I termini per il ravvedimento cominciano a decorrere dalla scadenza del termine entro il quale si è scelto di eseguire il versamento originario che si intende correggere (16 giugno o 16 luglio). Se, invece, non è stato effettuato dal contribuente alcun versamento entro i termini predetti, il termine da considerare è sempre quello del 16 giugno.

Una volta scaduti i termini per il ravvedimento, l’eventuale somma che deve essere ancora versata non potrà beneficiare della riduzione delle sanzioni ed esse verranno, quindi, applicate nella misura ordinaria del 30 %, insieme agli interessi con decorrenza dalla scadenza del termine di versamento scelto dal contribuente (16 giugno o 16 luglio).

Nella Circolare, l’Agenzia delle Entrate si è occupata anche della situazione più complessa nella quale il contribuente, in sede di ravvedimento, non solo non ha versato l’intero importo dovuto a titolo di imposta, ma ha versato anche delle sanzioni e degli interessi non correttamente commisurati all’imposta versata a titolo di ravvedimento. In questo caso, il ravvedimento è perfezionato limitatamente alla quota parte dell’imposta proporzionata all’importo complessivamente corrisposto a vario titolo.

Nel modello F24 utilizzato dal contribuente per il versamento effettuato in sede di ravvedimento deve comunque essere stata imputata parte del versamento all’assolvimento delle sanzioni.

Sulla parte non sanata con il ravvedimento verranno applicate le sanzioni nella misura ordinaria e gli interessi calcolati con decorrenza dalla data del 16 giugno o del 16 luglio a seconda della data dell’originario versamento.

Altri chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito ad eventuali versamenti carenti effettuati dai contribuenti in sede di definizione dell’accertamento.

L’ipotesi presa in considerazione è stata, in particolare, quella dell’acquiescenza all’avviso di accertamento. Il contribuente, in questo caso, può versare, entro il termine di presentazione del ricorso, le somme dovute a titolo di imposte, interessi e sanzioni applicate in misura agevolata. Il contribuente può anche definire soltanto le sanzioni e riservarsi il diritto di presentare eventualmente il ricorso per le imposte e per gli interessi. In quest’ultimo caso, versa soltanto le sanzioni nella misura agevolata.

La questione si pone se il contribuente vuole beneficiare della definizione agevolata, ma incorre in un errore materiale o di calcolo, così da versare somme in misura inferiore a quella dovuta. L’acquiescenza potrà considerarsi validamente perfezionata, purché la differenza tra quanto dovuto e quanto pagato sia di lieve entità. La definizione si perfezionerà una volta integrato l’importo dovuto dal contribuente.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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