Con Sentenza 17 marzo 2010, n. 6459, la Corte di Cassazione ha statuito che non può ritenersi illegittimo l’accertamento integrativo, posto in essere in caso di nuovi elementi di fatto sopraggiunti al momento di emissione del primo avviso.
A tal fine sarà però necessaria un’indagine da parte del giudice, tesa a verificare che non era possibile al tempo del primo accertamento conoscere i nuovi elementi, non essendo sufficiente un mero riscontro delle date degli atti. Nel secondo avviso, infatti, sarà opportuno indicare anche gli atti ed i fatti attraverso i quali è stato possibile conoscere le nuove informazioni.
Fonte: www.seac.it
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