Nella Risoluzione n. 76 del 27 luglio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito relativo all’applicabilità delle agevolazioni fiscali per i trasferimenti dei fondi rustici siti in territori montani alle sentenze dichiarative dell’usucapione speciale per la piccola proprietà rurale.
In particolare, le agevolazioni fiscali delle quali si richiedeva l’applicazione sono previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e riguardano i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto – coltivatrici, singole o associate. Si tratta dell’applicazione in misura fissa dell’imposta di registro e ipotecaria e dell’esenzione dalle imposte catastali.
L’Agenzia delle Entrate, alla luce della più recente giurisprudenza della Cassazione, ha sostenuto, in tale Risoluzione, contrariamente a quanto fatto in precedenza, che le agevolazioni fiscali in questione devono potersi applicare anche alle ipotesi di acquisto per usucapione speciale, derivante dal possesso continuato per quindici anni del fondo rustico, delle piccole proprietà rurali site in territori montani, finalizzato all’arrotondamento ed accorpamento delle proprietà diretto – coltivatrici.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale