Con Risoluzione 15 febbraio 2008, n. 5, il Dipartimento per le Politiche Fiscali ha chiarito che, l’ulteriore detrazione dell’1,33? ai fini ICI prevista per l’abitazione principale, introdotta dalla Legge Finanziaria 2008, spetta anche ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato.
La Risoluzione si basa sulle disposizioni contenute nel comma 4-ter, art. 1, D.L. 23/1/98, n. 16, in base alla quale, per i cittadini italiani residenti all’estero, è abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
Fonte: www.seac.it
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