Con Nota 5 aprile 2007, n. 6415, il Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia, Ufficio del Federalismo, ha precisato che, per il 2007, i Comuni non possono passare dalla tassa rifiuti alla tariffa d’igiene ambientale, anche se il passaggio al regime tariffario è stato deliberato nel 2006.
Con l’espressione “il regime di prelievo adottato” che, in base a quanto stabilito dal comma 184, art. 1, Legge finanziaria per il 2007, deve rimanere invariato anche per l’anno 2007, il Legislatore ha inteso fare riferimento al regime concretamente applicato e non semplicemente deliberato in ciascun comune per l’anno 2006.
Con la citata disposizione, infatti, il Legislatore ha voluto impedire l’insorgere di ulteriori problemi applicativi, nell’attesa che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/06 (Codice ambientale), con appositi regolamenti attuativi vengano fissati i criteri generali in base ai quali definire le componenti di costo e determinare la tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
Fonte: www.seac.it
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