Con Circolare 12 maggio 2008, n. 10, l’Associazione Bancaria Italiana interviene a commento di due recenti Circolari emanate dall’Agenzia delle Entrate relative alla corretta individuazione del soggetto passivo dell’imposta di donazione (Circolari n. 3/2008 e n. 28/2008).
In tali Circolare, l’Amministrazione finanziaria affermava che, ai fini dell’individuazione dei soggetti passivi d’imposta, vale quanto disposto dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. N. 346/90, in base al quale, per le successioni l’imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari, per le donazioni dai donatari e per le altre liberalità tra vivi dai beneficiari. Ciò significa che il soggetto passivo dell’imposta sulle successioni e donazioni è il trust, in quanto beneficiario dei beni oggetto di disposizione.
Secondo l’Abi, tuttavia, quanto disposto dall’Agenzia in tali note è in netto contrasto con quanto affermato dalla stessa con la Circolare n. 48//2007, nella quale si dichiarava che nel trust il vincolo di destinazione nasce in origine a favore del beneficiario e quindi l’imposta applicata alla dotazione patrimoniale del trust è comprensiva anche della successiva devoluzione del bene ai beneficiari.
Infine, l’Abi ricorda che ai fini dell’esenzione dall’applicazione dell’imposta di donazione, il patto di famiglia comprende anche le devoluzioni fatte da coniuge a coniuge.
Fonte: www.seac.it
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