Con Risoluzione 5 gennaio 2009, n. 3, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al principio di “contestualità” di cui all’articolo 182-ter della Legge fallimentare, così come modificato dall’art. 2, comma 5, lettera b), D.L. n. 185/2008.
In particolare, l’Agenzia ha precisato che la proposta di dilazionare i debiti tributari all’Amministrazione finanziaria e all’agente della riscossione non deve necessariamente essere presentata nello stesso giorno in cui viene depositata presso il tribunale la domanda di ammissione al concordato preventivo.
Tuttavia, le Entrate sottolineano che il termine di 30 giorni previsto dalla norma per ottenere la risposta del fisco decorre dalla data in cui sia l’agente alla riscossione che l’ufficio ricevono la domanda: pertanto, è interesse dell’istante assicurare la “contestualità” prevista dalla disciplina.
Fonte: www.seac.it
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