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16 Marzo 2013

Tobin tax: approvate le modalita’ di richiesta di esenzione alla Consob.

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La Consob ha approvato una Delibera, la n. 18494 del 13 marzo 2013, con la quale sono state stabilite le modalità che devono essere seguite per inoltrare alla Consob medesima le istanze per l’esenzione dalla Tobin tax.

In particolare, le istanze devono essere presentate mediante l’apposito modulo allegato alla Delibera. Questo modulo deve essere debitamente compilato, sottoscritto e completato con i relativi allegati e deve essere inviato attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo della Consob (consob@pec.consob.it), all’attenzione della Divisione Mercati, Ufficio Post-Trading, o tramite posta raccomandata, anticipandone il contenuto all’indirizzo di posta elettronica: shortselling-service@consob.it.

L’esenzione alla quale si fa riferimento è quella prevista dall’articolo 16, comma 3, lett. a), del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013 (Decreto con il quale è stata data attuazione alla Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 istitutiva dell’imposta sulle transazioni finanziarie). Questa disposizione stabilisce che sono esenti dalla nuova imposta le operazioni poste in essere nell’esercizio di attività di supporto agli scambi (market making), a condizione che il soggetto che svolge tale attività sia stato ammesso a fruire dell’esenzione dall’autorità individuata dall’articolo 17 del Regolamento Comunitario del 14 marzo 2012. Viene anche detto, nella medesima disposizione, che, in alcuni casi, il soggetto che svolge attività di supporto è ammesso a fruire dell’esenzione anche in assenza dell’autorizzazione suddetta, purché abbia provveduto ad inoltrare apposita istanza alla Consob.

A tale scopo, è stato approvata la Delibera della Consob.

Nella Delibera, è stato precisato che non possono presentare l’istanza per l’esenzione i soggetti che svolgono attività di supporto agli scambi su un mercato o un sistema multilaterale di negoziazione dell’Unione Europea. Questi soggetti, infatti, possono essere ammessi a fruire dell’esenzione soltanto dall’autorità competente prevista dal Regolamento comunitario suddetto.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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