Con Risoluzione 11 aprile 2008, n. 149, l’Agenzia delle Entrate chiarito che il meccanismo del cosiddetto “prezzo valore” (cioè la tassazione sulla base della rendita catastale e non del prezzo dichiarato), può essere applicato alla cessione dei terreni agricoli quando questi costituiscano effettivamente una ‘pertinenza’ del fabbricato abitativo oggetto di compravendita.
Si ricorda che per beneficiare dell’agevolazione, ai sensi dell’art. 1, comma 497, L. n. 266/05, e applicare alle pertinenze la stessa disciplina fiscale del fabbricato:
- l’immobile principale deve essere di tipo abitativo;
- le pertinenze devono avere una propria rendita catastale;
- deve esserci il vincolo della pertinenzialità (art. 817 C.c.) e questo deve essere indicato nell’atto di compravendita;
- non sono previsti limiti al numero di pertinenze agevolabili.
Fonte: www.seac.it
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