Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 gennaio 2013, sono state definite le modalità di fruizione del credito d’imposta, concesso in caso di accesso al finanziamento agevolato previsto per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012.
In particolare, il credito d’imposta in questione sarà utilizzato dai beneficiari dei finanziamenti per corrispondere le rate di rimborso dei finanziamenti medesimi.
Le banche recuperano l’importo della sorte capitale dei finanziamenti e degli interessi dovuti, oltre alle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, mediante l’istituto della compensazione o mediante la cessione del credito.
La compensazione può operare dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna rata di restituzione del finanziamento.
Nel Provvedimento è, altresì, precisato che le banche che erogano i finanziamenti devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario ed il numero e l’importo delle rate di restituzione del finanziamento. La comunicazione deve essere effettuata utilizzando le specifiche tecniche di trasmissione che verranno approvate con un successivo Provvedimento.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.