NULL
Altre Novità
9 Luglio 2011

Tassa automobilistica: e’ dovuta da colui che risulta intestatario al PRA anche se il veicolo e’ stato consegnato ad una concessionaria per la vendita.

Scarica il pdf

La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 13952 del 24 giugno 2011, ha affermato che nel caso nel quale un autoveicolo venga consegnato per la rivendita ad un’impresa abilitata al suo commercio (nel caso di specie, una concessionaria di automobili), la mancata tempestiva comunicazione all’Aci, da parte dell’impresa medesima, dei dati del veicolo e degli estremi del titolo in base al quale gli è stato consegnato il veicolo medesimo, impedisce al proprietario di godere dell’esenzione temporanea dal pagamento della tassa sul possesso degli autoveicoli.

Per il fisco è responsabile d’imposta esclusivamente colui che risulta intestatario dell’autoveicolo al PRA. Ciò vale anche qualora sia stata conferita una procura irrevocabile a vendere relativa all’autoveicolo.        

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
18 Aprile 2025
Concordato preventivo 2025-2026: via libera al nuovo modello per l’adesione

Con provvedimento direttoriale emesso in data odierna, l’Agenzia delle Entrate ha...

18 Aprile 2025
Rendicontazione di sostenibilità

La Rendicontazione di Sostenibilità o Sustainability Reporting è un documento che...

18 Aprile 2025
Esenzione da ritenute per gli interessi pagati dalle Siiq alla controllante UE

Le Società di investimento immobiliare quotate (Siiq) possono accedere al regime...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto