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1 Giugno 2012

Tassa annuale sulle unita’ da diporto: tutti i chiarimenti in una Circolare dell’Agenzia delle Entrate.

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Nella Circolare n. 16 del 30 maggio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito all’applicazione della tassa annuale sulle unità da diporto di lunghezza superiore ai 10 metri, introdotta dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

La tassa deve essere versata dai proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, o dagli utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria, per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, ma anche dalle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti ai quali sia attribuito il possesso dell’unità da diporto.

Riguardo all’ambito oggettivo di applicazione della tassa, essa è dovuta per tutte le unità da diporto, che si tratti di imbarcazioni o di navi vere e proprie, utilizzate a tale fine, che abbiano una lunghezza superiore ai 10 metri.

Per unità da diporto deve intendersi ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto.

Non sono tenute al pagamento della tassa le persone fisiche che non sono residenti in Italia e le persone giuridiche che non hanno la propria sede legale in Italia, anche se l’imbarcazione è immatricolata nei registri nazionali.

Anche se ciò non è espressamente indicato dalla norma, per evitare una ingiustificata disparità di trattamento tra il settore del noleggio e quello della locazione, deve ritenersi che anche il noleggiatore, come il locatore, sia tenuto al pagamento della tassa in questione.

Nella Circolare vengono illustrate le ipotesi di esclusione del pagamento della tassa. La tassa, ad esempio, non è dovuta per le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente per fini di assistenza sanitaria e di pronto soccorso.

La tassa, inoltre, non trova applicazione per il primo anno di immatricolazione dell’unità da diporto.

La tassa non è dovuta, altresì, per le unità che costituiscono beni strumentali di aziende di locazione o noleggio o per le unità che sono utilizzate per lo svolgimento di altre attività commerciali specificamente individuate, come le unità utilizzate dai centri di immersione e di addestramento subacqueo come appoggio per coloro che praticano immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

Il soggetto che, alla data del 1° maggio, risulta proprietario o titolare di altro diritto reale sull’unità da diporto o detentore della stessa sulla base di un contratto di locazione, anche finanziaria (o di un contratto di noleggio), di durata superiore ad un anno, è tenuto ad effettuare il pagamento della tassa nella misura annua stabilita, entro il 31 maggio.

Se il presupposto per l’applicazione della tassa si verifica successivamente al 1° maggio, il relativo versamento deve essere effettuato entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto. In questo caso, l’importo della tassa deve essere calcolato rapportando l’importo annuo al periodo di possesso che decorre dal momento in cui si verifica il presupposto fino al 30 aprile dell’anno successivo. Nei periodi successivi, invece, dovrà sempre essere osservata la scadenza del 31 maggio.

In caso di contratto di locazione di durata inferiore ad un anno, la tassa deve essere versata entro il giorno antecedente la data di inizio del periodo di durata del contratto.

Per l’omesso, ritardato o parziale versamento della tassa si applica una sanzione amministrativa tributaria della misura compresa tra il 200 ed il 300 % dell’importo non versato, oltre all’importo della tassa dovuta. E’ prevista la possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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