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28 Aprile 2012

Tassa annuale sulle imbarcazioni: disposti le modalita’ ed i termini di pagamento ed istituiti i codici tributo.

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 aprile 2012 sono stati disposti le modalità ed i termini di versamento della tassa annuale dovuta per le unità da diporto (Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011). In particolare, la tassa riguarda le unità da diporto dai 10,01 metri di lunghezza dello scafo in su.

E’ stato, in primo luogo, affermato che la tassa in questione dovrà essere versata tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.

E’ stato, però, anche precisato che coloro che non potranno eseguire i pagamenti secondo le modalità suddette dovranno effettuare il versamento mediante bonifico in Euro in favore del Bilancio dello Stato, al Capo 8 – Capitolo 1222, e dovranno indicare come codice BIC il codice BITAITRRENT e come causale del bonifico le generalità del soggetto tenuto al versamento della tassa, il codice identificativo (coincidente con la sigla d’iscrizione) dell’unità da diporto per la quale si versa la tassa, il codice tributo ed il periodo di riferimento. E’, altresì, indicato, nel Provvedimento del Direttore, il codice IBAN del conto in favore del quale effettuare il bonifico in questione.

Riguardo ai termini da rispettare per il versamento, questo deve essere effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno e si riferisce al periodo 1° maggio – 30 aprile dell’anno successivo. Se il presupposto della tassa si verifica successivamente al 1° maggio, il versamento deve essere effettuato entro la fine del mese successivo a quello nel quale si è verificato il presupposto. Se la tassa è dovuta per una durata del contratto inferiore al periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 aprile dell’anno successivo, l’importo dovrà essere determinato rapportandolo ai giorni ed il pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno antecedente la data di inizio del periodo di durata del contratto.

Con la Risoluzione n. 39 del 24 aprile 2012, l’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, della tassa annuale sulle unità da diporto, così come prevista dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e dalle successive modificazioni.

I tre codici istituiti devono essere utilizzati per versare gli importi dovuti della tassa in questione, delle relative sanzioni e dei relativi interessi.

Nella sezione “Contribuente” devono essere indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento. Nella sezione “Erario ed altro”, in corrispondenza degli “Importi a debito versati”, devono essere inseriti la lettera “R” nel campo “tipo”, il codice identificativo dell’unità da diporto nel campo “elementi identificativi”, il codice tributo nel campo “codice”, l’anno di decorrenza della tassa nel campo “anno di riferimento”.

E’ stato, altresì, precisato che, nel caso dei contratti previsti dall’articolo 16, comma 7, del Decreto Legge n. 201 del 2011 (contratti con una durata predeterminata), nel campo “elementi identificativi” devono essere anche indicati i primi sei caratteri del giorno e del mese di inizio del contratto e del giorno e del mese di fine periodo del contratto, ai quali seguirà il codice identificativo dell’unità da diporto. Inoltre, nell’ipotesi in cui la tassa debba essere pagata per i contratti suddetti e la loro durata sia a cavallo tra due anni solari, nel campo “anno di riferimento” dovrà essere inserito l’anno di decorrenza indicato nel contratto.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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