Con Sentenza n. 60/28/06, depositata il 21 dicembre 2006, la CTR Piemonte ha affermato che per la riscossione della Tarsu deve farsi riferimento ai termini di decadenza stabiliti dall’art. 72, D.Lgs. n. 507/1993, e non a quelli convenzionalmente disposti tra Comune e concessionario della riscossione.
Nel caso di specie, la Convenzione disponeva che il Comune consegnasse il ruolo al concessionario nei termini di decadenza previsti dall’art. 72, D.Lgs. n. 507/1993, e successivamente questi inviasse, per posta ordinaria, un semplice avviso bonario al contribuente di pagare la Tarsu; solo in caso di mancato pagamento il concessionario notificava, successivamente, la cartella di pagamento.
Secondo la Commissione, la Convenzione regola solamente i rapporti interni tra Ente impositore e concessionario della riscossione. Può essere definito come ruolo solo quello che comporta l’emissione di una cartella di pagamento, e non di un semplice avviso a pagare, che è, invece configurabile come atto interno all’amministrazione, ma non un atto tributario. Pertanto la Convenzione non può modificare i termini di decadenza stabilita dalle leggi tributarie.
Fonte: www.seac.it
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