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3 Maggio 2013

Tares ed Imu: chiarimenti sulle nuove norme introdotte con il Decreto sblocca debiti della Pubblica Amministrazione.

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Nella Circolare n. 1 del 29 aprile 2013, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dall’articolo 10 del Decreto Legge n. 35 dell’8 aprile 2013 (che ha sbloccato il pagamento dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni) riguardo alla Tares ed all’Imu.

In primo luogo, riguardo alla nuova Tares (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) è stato stabilito, per l’anno 2013, che la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite direttamente dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito Internet istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento.


A regime
, invece, è già previsto che il versamento del tributo e della maggiorazione sarà effettuato in 4 rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

Se il Comune non interviene con una propria delibera, il termine per il versamento delle rate di gennaio, aprile e luglio viene fissato a luglio, mentre l’ultima rata della Tares avrà la scadenza fissata al mese di ottobre 2013.

Ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima rata, i Comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della Tarsu o della Tia o indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti in questione verranno scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di Tares, per l’anno 2013.

Con questa disposizione, viene detto nella Circolare del Dipartimento delle Finanze, il legislatore ha voluto dare ai Comuni un indirizzo affinché facciano pagare ai contribuenti almeno le prime due rate del nuovo tributo secondo gli importi relativi all’anno 2012, mentre l’ultima rata della Tarsu verrà determinata sulla base dei nuovi importi della Tares, comprensivi della maggiorazione.

Riguardo alla maggiorazione, questa è pari a 0,30 Euro per metro quadrato, è riservata allo Stato ed è versata, appunto, in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo. Per tale versamento, i contribuenti sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l’apposito bollettino di conto corrente postale (nuove modalità di versamento della Tares).

La nuova normativa in materia di Tares prevede, inoltre, che siano escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. La nuova disciplina riproduce nella sostanza quella della Tarsu.

In materia di Imu, la nuova disciplina ha previsto che la relativa dichiarazione debba essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute le variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. E’ venuto meno, quindi, il termine dei novanta giorni.

Anche le dichiarazioni dovute per l’anno 2012, potranno essere presentate entro il 30 giugno 2013.

Nella Circolare del Dipartimento delle Finanze sono state precisate le modalità secondo le quali opera l’istituto del ravvedimento per le violazioni riguardanti l’anno d’imposta 2012.

Inoltre, nella nuova normativa applicabile all’Imu, è previsto che, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ed i regolamenti relativi all’Imu dovranno essere inviati, esclusivamente per via telematica, per la pubblicazione nel sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicazione che ha effetti costitutivi.

I versamenti dell’Imu dovranno essere eseguiti tenendo conto degli atti pubblicati: per quanto riguarda la prima rata, alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta (l’invio da parte dei Comuni è previsto entro il 9 maggio); per quanto riguarda la seconda rata, alla data del 16 novembre (l’invio da parte dei Comuni deve avvenire entro il 9 novembre).

Se gli atti non sono stati inviati dai Comuni alle scadenze previste: per il pagamento della prima rata, i soggetti passivi devono calcolare l’imposta nella misura del 50 % di quella dovuta sulla base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente; per il versamento della seconda rata, se non risultano pubblicate nuove delibere alla data del 16 novembre, i contribuenti devono prendere in considerazione gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l’anno precedente.

E’ stato precisato che le delibere pubblicate entro il 16 novembre dell’anno di riferimento producono effetti per l’intero anno, con eventuale conguaglio rispetto alla prima rata versata.

La normativa ha previsto, infine, che i Comuni compilino una griglia riassuntiva delle aliquote e delle detrazioni determinate con le delibere. L’efficacia costitutiva delle delibere dei Comuni è comunque determinata esclusivamente dalla pubblicazione di esse sul sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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