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18 Settembre 2010

TARSU – Esclusione della sinallagmaticità tra prestazione e beneficio del singolo contribuente. Le deroghe alla tassazione e le riduzioni previste dalla normativa non operano mai automaticamente

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Con sentenza n. 17381 del 23 luglio 2010, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, richiamando la consolidata giurisprudenza della Corte medesima in materia, ha affermato che la Tarsu è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. La Corte ha poi precisato che, per tale ragione, sia le deroghe alla tassazione indicate al comma 2 dell’art. 62 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sia le riduzioni delle superfici e tariffarie stabilite dal successivo art. 66, non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto. Secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte, infatti, i relativi presupposti devono essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione, con l’ulteriore precisazione che le riduzioni di cui al suddetto art. 66 hanno effetto soltanto dall’anno successivo.

Ancora la Cassazione ha ribadito che deve sempre negarsi la sinallagmaticità tra la prestazione ed il beneficio che il singolo riceve nell’ambito del rapporto relativo alla TARSU. Si tratta, infatti, di una delle entrate pubbliche del sistema fiscale che si possono denominare “tasse di scopo”, in quanto mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l’esigenza per la mano pubblica di provvedere.  

Nel caso in questione la Cassazione ha respinto il ricorso di una Banca che, assumendo di provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di non usufruire, quindi, del relativo servizio, aveva chiesto al Comune di essere esentata dal pagamento della TARSU e, ricevuto il diniego dell’esenzione, aveva impugnato tale provvedimento, ottenendo l’accoglimento delle proprie ragioni dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale.          

 

 

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