NULL
Altre Novità
22 Ottobre 2011

Supertassa sui Suv: arrivano i codici tributo.

Scarica il pdf

Con la Risoluzione n. 101 del 20 ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica introdotta con la Manovra economica di luglio.

Si tratta dell’addizionale dovuta per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose  con una potenza superiore a 225 chilowatt (newsletter Misterfisco del 17 ottobre 2011).

I codici istituiti con la Risoluzione in questione sono: il “3364” per il  versamento dell’addizionale, il “3365” per il versamento della relativa sanzione e il “3366” per il versamento dei relativi interessi.

E’ stato specificato che nella sezione “contribuente” dovranno essere indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento. La sezione “erario ed altro” dovrà essere compilata, nella colonna degli “importi a debito versati”, indicando nel campo “tipo” la lettera “A”, nel campo “elementi identificativi” la targa dell’autovettura o dell’autoveicolo, nel campo “codice” il codice tributo, nel campo “anno di riferimento” l’anno di decorrenza della tassa automobilistica.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
24 Aprile 2025
Subappalti e interventi multipli: nuove indicazioni sui bonus edilizi

Aggiornamento normativo a cura dell’Agenzia delle Entrate – 16 aprile 2025 Nuovi...

24 Aprile 2025
Interessi passivi su mutui ipotecari: chiarimenti sulla deducibilità per le società immobiliari

La normativa italiana prevede in alcuni casi una deducibilità integrale degli interessi...

24 Aprile 2025
Compensi opere dell’ingegno: no alla tassazione in Italia per i non residenti

In base alla normativa fiscale italiana, chi non è residente in Italia è soggetto a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto