Subentro in contratto di coassicurazione: l’imposta è unica
L’articolo 353, comma 3, D.Lgs. n. 209/2005, introducendo nella Legge n. 1216/1961, l’art. 2-bis, ha stabilito che nei casi in cui vi sia un contratto di coassicurazione, con subentro di un assicuratore ad un altro, non è dovuta nuovamente l’imposta in relazione al premio ceduto dall’assicuratore subentrante.
La norma evita duplicazioni d’imposta poiché si era pervenuti ad affermare, per via interpretativa, che il subentro di un assicuratore ad un altro, avrebbe comportato un nuovo pagamento del premio assicurativo, venendo integrato il presupposto per un’ulteriore imposizione.
Fonte: www.seac.it