Con Sentenza n. 252/18/09, la CTP di Milano ha dichiarato illegittima la rettifica automatica della dichiarazione quando quest’ultima è basata esclusivamente sul semplice scostamento di quanto dichiarato dal contribuente rispetto a quanto emerge dall’applicazione dello studio di settore, in quanto la realtà territoriale in cui ha sede l’impresa risulta un fattore determinante per la determinazione dei ricavi.
Secondo la Commissione, inoltre, che ha rilevato l’oggettiva approssimazione territoriale degli studi di settore, l’accertamento da studi rientra fra le tipologie degli accertamenti analitico-induttivi; pertanto, l’onere della prova spetta all’Ufficio.
Fonte: www.seac.it
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