Con Sentenza 18 dicembre 2008, n. 440, la Commissione tributaria provinciale di Roma si è pronunciata in materia di accertamento a seguito dell’applicazione degli studi di settore.
Fermo restando che, come regola generale, spetta al soggetto accertato provare in contraddittorio le cause che hanno impedito il normale svolgimento dell’attività e giustificare lo scostamento rispetto ai valori dello studio, i giudici hanno ora sancito un nuovo principio secondo cui in presenza di fatti notori, il Fisco deve prenderli in considerazione ai fini dell’accertamento sui redditi dichiarati.
In sostanza, in presenza di tali fatti, il contribuente non è tenuto a fornire all’Amministrazione finanziaria una prova specifica della riduzione del proprio volume d’affari ed una giustificazione in merito all’inapplicabilità degli studi.
Fonte: www.seac.it
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