Con Sentenza 21 ottobre 2009, n. 893/5, la Commissione tributaria provinciale di Lecce ha stabilito che le camere d’albergo devono scontare la stessa tariffa, ai fini della TARSU, delle abitazioni civili.
Infatti, l’art. 68, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993 prevede che queste ultime siano ricomprese nella stessa categoria degli esercizi alberghieri, dal momento che entrambe le aree hanno un’omogenea potenzialità di rifiuti.
Tuttavia, è possibile distinguere all’interno della struttura alberghiera locali che per loro natura hanno un diverso potenziale di produzione di rifiuti ed applicare pertanto ai medesimi una tariffa differenziata: in particolare, le camere ed i relativi accessori, come disimpegni, corridoi, etc. producono rifiuti in misura sostanzialmente uguale alle abitazioni, mentre i ristoranti, sale colazione, bar, etc. ne producono in misura superiore.
Fonte: www.seac.it
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