Nella Circolare n. 45 del 26 novembre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni che prevedono, per coloro che sono stati colpiti dal sisma del maggio 2012, la possibilità di richiedere un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni, per il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
La procedura di accesso al finanziamento in questione prevede più adempimenti:
– entro il 30 novembre, deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate, per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, il modello di comunicazione dei dati per l’accesso al finanziamento. In questo modello, devono essere indicati i dati dei pagamenti sospesi e la previsione mensile degli importi da pagare nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2012 ed il 30 giugno 2013;
– entro il 30 novembre, deve essere presentata ad una banca, operante nei territori interessati ed aderente alla specifica convenzione, copia del modello di comunicazione dei dati e della relativa ricevuta di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, unitamente ad un’autodichiarazione, che attesti il possesso dei requisiti per accedere ai contributi (previsti dai recenti Decreti Legge in favore dei soggetti colpiti dal sisma) e la circostanza che i danni subiti in occasione del sisma, provati dalle perizie che occorrono per accedere ai predetti contributi, sono stati di entità tale da condizionare la ripresa piena dell’attività di impresa, agricola o di lavoro autonomo (circostanza che non deve essere dichiarata dai titolari di reddito da lavoro dipendente);
– a ciascuna scadenza di pagamento dal 17 dicembre 2012 al 30 giugno 2013, deve essere presentata alla banca che ha concesso il finanziamento, il modello di pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, regolarmente compilato.
Inoltre, qualora il contribuente rilevi la necessità di un maggiore importo per pagare i tributi, i contributi previdenziali ed i premi dell’assicurazione, rispetto all’importo indicato nel modello di comunicazione dei dati trasmesso all’Agenzia delle Entrate, può richiedere un’integrazione del finanziamento, inviando, sempre per via telematica, un nuovo modello di comunicazione all’Agenzia delle Entrate, che andrà a sostituire quello precedentemente trasmesso. Una copia del nuovo modello e della relativa ricevuta di trasmissione telematica dovranno essere presentate alla banca che ha concesso il finanziamento, entro il giorno 16 del mese precedente a quello nel quale si intende disporre delle maggiori risorse finanziarie.
Nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate, è stato, altresì, precisato che possono beneficiare del finanziamento garantito dallo Stato anche coloro che hanno la propria sede fuori dal cratere del sisma, ma che hanno una o più sedi operative all’interno della zona del cratere.
Inoltre, anche i soci e gli associati persone fisiche di società o associazioni tassate per trasparenza ed i collaboratori delle imprese familiari possono richiedere il finanziamento agevolato.
Riguardo alle modalità di pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori, i modelli di pagamento devono essere presentati alla banca, con la quale è stato concluso il finanziamento, esclusivamente in formato cartaceo. Nella Circolare del 26 novembre, però, è anche precisato che, qualora la banca, mediante l’utilizzo dei propri sistemi informatici, sia in grado di assicurare la tempestiva e corretta imputazione al conto corrente vincolato, “non si ravvede alcun motivo per limitare la presentazione dei pagamenti alla sola modalità cartacea”.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.