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17 Novembre 2012

Sisma in Emilia: l’Agenzia delle Entrate chiarisce gli effetti della sospensione dei termini processuali nell’ambito delle controversie tributarie.

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Nella Circolare n. 43 del 16 novembre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti in merito alla gestione del contenzioso tributario a seguito dell’emanazione del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito dalla Legge n. 122 del 1° agosto 2012, con il quale sono state adottate alcune misure urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del maggio 2012.

In particolare, il Decreto suddetto ha previsto la sospensione di diritto, fino al 31 dicembre 2012, dei processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 20 maggio 2012 presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei Comuni colpiti dal sisma (eccetto per le cause relative ai procedimenti cautelari e, in genere, di quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio per le parti).

Inoltre, con la normativa in questione è stata disposta la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento, da svolgere negli uffici giudiziari con sede nei Comuni colpiti dal sisma.

Riguardo alle controversie in ambito tributario, l’Agenzia delle Entrate ha voluto precisare che la sospensione dei procedimenti e dei termini riguarda le cause tributarie che, alla data del 20 maggio 2012, erano pendenti dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali di Ferrara e Mantova (negli altri Comuni della zona, infatti, non vi sono sedi di uffici giudiziari tributari).

La sospensione opera a prescindere dalla residenza o dalla sede delle parti processuali e dei loro difensori.

Altra disposizione del Decreto Legge suddetto prevede che, qualora i procedimenti siano pendenti dinanzi ad un ufficio giudiziario che non ha sede in uno dei Comuni colpiti direttamente dal sisma, ma almeno una delle parti processuali o il difensore, nominato in data antecedente al 20 maggio 2012, sia residente o abbia la sede in uno dei Comuni colpiti dal sisma, le udienze fissate nel periodo compreso tra il 20 maggio ed il 31 dicembre 2012 sono rinviate d’ufficio ad una data successiva al 31 dicembre.

I soggetti interessati possono comunque rinunciare espressamente al rinvio. La rinuncia espressa al rinvio vale come istanza di trattazione che, quindi, deve essere notificata alla controparte costituita e depositata presso la Segreteria della Commissione Tributaria.

Inoltre, risultano sospesi i termini processuali comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione o eccezione per i soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, erano residenti, avevano la sede o esercitavano la propria attività lavorativa nei Comuni interessati dal sisma.

La sospensione dei termini opera tra il 20 maggio 2012 ed il 31 dicembre 2012.

Se il termine inizia a decorrere nel periodo in questione, l’inizio è differito alla fine del periodo medesimo.

L’ordinario periodo di sospensione feriale (1° agosto – 15 settembre) deve considerarsi assorbito dal più ampio periodo compreso tra il 20 maggio ed il 31 dicembre.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la sospensione dei termini riguarda anche il procedimento di mediazione tributaria, sia per quanto riguarda il termine per la proposizione dell’istanza, sia per quanto riguarda il termine di conclusione del procedimento di mediazione.

La sospensione dei termini opera per entrambe le parti del giudizio. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la sospensione dei termini processuali riguarda i termini per lo svolgimento di attività processuali, come la costituzione in giudizio o il deposito di documenti o memorie, ed anche i termini per la proposizione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, come quelli per l’impugnazione.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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