Con Sentenza 30 novembre 2009, n. 25142, la Corte di Cassazione ha stabilito che le movimentazioni bancarie acquisite dalla Guardia di finanza nel corso dell’attività di polizia giudiziaria, una volta trasmesse agli Uffici comportano le medesime presunzioni ottenute attraverso l’ordinaria procedura amministrativa di cui all’articolo 32, D.P.R. n. 600/1973.
Secondo i giudici, infatti, le disposizioni relative alle presunzioni sono di tipo sostanziale e non procedurale: pertanto, a prescindere dalla procedura i dati bancari (prelievi, versamenti ecc.) acquisiti dalla Gdf risultano idonei a fondare la presunzione.
Fonte: www.seac.it
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