NULL
Altre Novità
2 Luglio 2011

Se il biglietto digitale d’accesso allo stadio e’ accompagnato dalla Tessera del Tifoso puo’ essere pagato anche in contante.

Scarica il pdf

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 giugno 2011, sono state definite le modalità di pagamento dei titoli di accesso digitali allo stadio. In realtà, è stato prorogato, fino alla fine della stagione calcistica 2011/2012, quanto già disposto nel Provvedimento del 13 maggio 2010 riguardo alla possibilità di pagare anche in contante il corrispettivo dovuto per i titoli di accesso emessi in forma digitale, se associati a supporti di identificazione consistenti nella “Tessera del Tifoso”.

Si tratta di una deroga transitoria alla regola generale secondo la quale, invece, l’acquisto dei titoli di accesso emessi in forma digitale dovrebbe avvenire attraverso sistemi di pagamento tracciabili e, quindi, tramite carta di credito, bancomat, bollettino bancario o postale o bonifico.

Nel Provvedimento è stato precisato che tale deroga è stata prorogata per venire incontro alle esigenze di carattere pubblico tendenti alla diffusione del programma “Tessera del Tifoso”, finalizzato a creare maggiore serenità negli stadi. Nello stesso tempo, è stato ricordato che in questo modo non vengono limitate le garanzie fiscali in quanto il titolo di accesso per le manifestazioni sportive riguardanti il gioco del calcio è nominativo.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
26 Luglio 2024
Le indicazioni dell’agenzia delle entrate sul ravvedimento speciale

Per aderire all'istituto del ravvedimento speciale, è necessario effettuare il...

26 Luglio 2024
Flexible Benefit

I Flexible Benefit sono una serie di beni e servizi, che un’azienda può decidere...

26 Luglio 2024
Se l’investimento non è nuovo, nessun credito d’imposta 4.0

Una società non può beneficiare del credito d'imposta 4.0 (articolo 1, commi da 1051 a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto