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2 Novembre 2013

Sanzione pecuniaria per produzione di documentazione falsa al fine di evitare la riscossione: istituito il codice tributo per il versamento.

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Con la Risoluzione n. 72 del 28 ottobre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per effettuare il versamento, mediante modello F24 Accise, delle somme dovute per la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 1, comma 541, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.

Tale sanzione si applica nei casi nei quali il contribuente produca documentazione falsa per ottenere la sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo. La sanzione è pari ad una somma compresa tra il 100 % ed il 200 % delle somme dovute, con un importo minimo di 258 Euro.

Il codice tributo istituito è il codice “5347“.

Tale codice deve essere indicato nella sezione “Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza della colonna degli “importi a debito versati”.

Inoltre, devono essere inseriti: nel campo “ente”, la lettera “M”; nel campo “provincia”, la sigla della provincia nella quale ha sede l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso il provvedimento di ordinanza-ingiunzione; nel campo “codice identificativo”, il codice concessione; nel campo “rateazione”, il numero della rata, con indicazione, nella prima parte del numero, del numero della rata in pagamento e, nella seconda parte, del numero complessivo delle rate (dovrà essere indicato il codice “0101” qualora il pagamento sia effettuato in un’unica soluzione); nel campo “mese” e nel campo “anno di riferimento”, il mese e l’anno nei quali è stato emesso il provvedimento di ordinanza-ingiunzione.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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