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16 Dicembre 2006

Riduzione di capitale soggetta ad imposta fissa

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Con Sentenza 4 dicembre 2006, n. 25677, la Corte di Cassazione ha enunciato il principio in base al quale il rimborso del capitale in esubero ai soci non costituisce un trasferimento di ricchezza e per questo deve essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, anziché proporzionale.

La Corte fornisce una interpretazione estensiva dell’art. 2445, C.c., per quanto riguarda le modalità di riduzione del capitale sociale in esubero che può avvenire attraverso la liberazione dei soci dall’obbligo di effettuare i conferimenti ancora dovuti, oppure il rimborso di quanto da essi già versato.

Secondo i giudici, se nel primo caso non può certamente verificarsi un trasferimento di ricchezza, lo stesso deve dirsi in caso di rimborso ai soci, onde evitare una irragionevole diversità di trattamento per fattispecie considerate sostanzialmente uguali dal legislatore e quindi violando il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione. Inoltre, il D.P.R. n. 131/1986 non contiene norme che disciplinino espressamente il rimborso del capitale ai soci, e per questo deve applicarsi l’imposta di registro in misura fissa.

Fonte:  www.seac.it

 

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