Con Circolare 20 giugno 2007, n.8/T, l’Agenzia del territorio ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di riassunzione di processi innanzi alle Commissioni Tributarie Regionali, successivamente all’emissione delle Sentenze da parte dei giudici della Corte di Cassazione.
L’Agenzia ha affermato che tale iniziativa è a carico del contribuente: infatti, solo mediante tale operazione, il ricorrente può evitare che l’atto impugnato divenga definitivo.
Fonte: www.seac.it
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