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22 Giugno 2013

Rete di imprese: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

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Nella Circolare n. 20 del 18 giugno 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle conseguenze in ambito fiscale della nuova disciplina del contratto di rete che può essere stipulato tra le imprese e, in particolare, del riconoscimento alle reti di imprese della possibilità di acquisire autonoma soggettività giuridica.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’acquisizione della soggettività giuridica delle reti di imprese comporta l’esistenza di un soggetto dotato di capacità giuridica tributaria autonoma rispetto alla capacità giuridica delle singole imprese che ne fanno parte.

Le reti dotate di soggettività giuridica sono, ad esempio, soggette all’imposta sul reddito delle società.

La soggettività passiva ai fini Iva, inoltre, comporta l’attribuzione di un numero di partita Iva proprio della rete.

La rete-soggetto è, altresì, obbligata alla tenuta delle scritture contabili.

Per quanto riguarda i rapporti tra la rete-soggetto e le imprese partecipanti, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che si tratta di rapporti di natura partecipativa analoghi ai rapporti esistenti tra soci e società.

E’ stato anche chiarito che, alla luce della normativa attuale, le imprese possono scegliere di far parte di una rete-soggetto o di una rete-contratto, una rete cioè che non acquisisce autonoma soggettività giuridica.

Riguardo alle reti di imprese che non acquisiscono autonoma soggettività giuridica, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che rimangono valide le indicazioni fornite in passato dall’Agenzia medesima, in particolare nella Circolare del 15 febbraio 2011 e nella Risoluzione del 30 giugno 2011.

Ai fini fiscali, ad esempio, sussiste l’obbligo per le imprese partecipanti di fatturare e l’obbligo di fatturare ad esse, rispettivamente, le operazioni attive e passive poste in essere dall’organo comune della rete. Pertanto, in caso di beni acquistati o di servizi ricevuti nell’ambito dell’esecuzione del programma di rete, il fornitore dovrà emettere tante fatture quanti sono i partecipanti rappresentati dall’organo comune, intestate a ciascuno di essi e con l’indicazione della parte del prezzo ad essi imputabile. Per le vendite e le prestazioni di servizi effettuate dall’organo comune della rete, ciascun partecipante dovrà emettere fattura al cliente per la parte del prezzo a sé imputabile.

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate riguardo all’applicazione dell’imposta di registro ed all’agevolazione fiscale prevista per le imprese che sottoscrivono o aderiscono ad un contratto di rete, consistente nelle sospensione dell’imposta per gli utili d’esercizio accantonati in un’apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti nel programma comune di rete.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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