Con D.L. n. 97/2008, convertito con Legge n. 129/2008, è stata disposta la proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni 770/2008, che sono:
- 10 luglio 2008 per il Modello 770/2008 Semplificato;
- 30 settembre 2008 per il Modello 770 Ordinario.
Le violazioni relative alla tardiva o infedele presentazione del Mod. 770, di cui siano state versate le ritenute, possono essere regolarizzate mediante ravvedimento operoso entro 90 giorni dal termine previsto, pagando una sanzione ridotta pari a 1/8 di euro 258,00.
Nel caso di omesso/insufficiente versamento delle ritenute, la sanzione è aggravata dall’applicazione degli interessi maturati oltre che di un ulteriore 30% dell’importo non versato, che può essere ridotto a 1/8 o a 1/5, se il contribuente ricorre al ravvedimento operoso rispettivamente entro 30 giorni ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo (che non avendo proroghe cade al 31/03/2009 per il 770 Semplificato e al 31/07/2009 per l’Ordinario).
La dichiarazione presentata con un ritardo superiore a 90 giorni non può essere regolarizzata con ravvedimento operoso.
Fonte: www.seac.it
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