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18 Gennaio 2014

Registrazione di atti ricognitivi a seguito del verificarsi di eventi sopravvenuti che determinano una maggiore imposta: ecco le regole previste dall’Agenzia delle Entrate.

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Nella Risoluzione n. 7 del 14 gennaio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha risposto alla richiesta di consulenza giuridica in merito alla questione della tassazione degli atti “ricognitivi”, presentati dai Notai per la registrazione, con i quali vengono portati a conoscenza degli uffici dell’Agenzia delle Entrate degli eventi che determinano la liquidazione di un’imposta ulteriore rispetto a quella corrisposta al momento della registrazione degli atti originari.

In tali casi, i Notai registrano un primo atto pubblico, sul quale viene applicata l’imposta di registro in misura fissa e, al verificarsi dell’evento (generalmente una condizione sospensiva), un secondo atto pubblico in relazione al quale corrispondono le imposte di registro dovute in misura proporzionale.

Generalmente l’evento successivo alla registrazione dell’atto viene portato a conoscenza dell’Agenzia delle Entrate mediante la presentazione, su iniziativa delle parti contraenti o dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, di una denuncia, a seguito della quale l’Ufficio liquida l’ulteriore imposta dovuta.

Il diverso caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia è quello nel quale la presentazione della denuncia suddetta viene sostituita dalla registrazione di un “atto ricognitivo”, la cui funzione è esclusivamente quella di accertare l’avveramento della condizione sospensiva o del diverso evento sopravvenuto, da comunicare all’Amministrazione finanziaria.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’atto ricognitivo in questione assolverà anche all’obbligo di denuncia, sostituendosi alla stessa, quando dall’atto medesimo risulti esplicitamente il collegamento con il primo atto e quando siano rispettate le condizioni ed i termini previsti per la denuncia. In particolare, l’atto dovrà, quindi, essere presentato entro 20 giorni dal verificarsi dell’evento ulteriore e la registrazione dovrà avvenire presso l’Ufficio dove è stato registrato il primo atto.

L’atto ricognitivo sarà soggetto ad imposta di registro in misura fissa, in quanto atto privo di contenuto patrimoniale.

Sulla base di tale atto ricognitivo, infine, l’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria provvederà a liquidare la ulteriore imposta dovuta in base all’atto originario ed in conseguenza degli eventi sopravvenuti e notificherà alle parti l’avviso di liquidazione, così come avrebbe fatto se avesse ricevuto il modello della denuncia.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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