NULL
Altre Novità
23 Gennaio 2009

Redditometro valido anche per annualità alterne: Sentenza della Cassazi

Scarica il pdf

Con Sentenza n. 237/09, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di accertamenti sintetici tramite applicazione del redditometro.

Secondo la Suprema Corte, è legittimo l’accertamento induttivo da parte dell’Ufficio quando il reddito dichiarato dal contribuente non risulta congruo per due o più periodi d’imposta, ma dall’interpretazione dell’art. 38, DPR. n. 600/1973, non è possibile desumere che i due periodi d’imposta debbano essere necessariamente consecutivi né anteriori a quello in cui si effettua l’accertamento.

Pertanto, l’applicazione del redditometro è valida anche nel caso di annualità fiscali alterne e non solo consecutive.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
4 Ottobre 2024
Esenzione IMU per enti non commerciali: indicazioni dal MEF

Il 16 luglio 2024, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato la circolare n. 2, che...

4 Ottobre 2024
Codici imposta sostitutiva sugli straordinari del personale sanitario

Il 22 luglio 2024 sono stati istituiti, attraverso la risoluzione n. 36/E, i codici...

4 Ottobre 2024
Le Comunità energetiche rinnovabili (CER) e Gse

Il 22 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti fiscali...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto