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23 Gennaio 2009

Redditometro valido anche per annualità alterne: Sentenza della Cassazi

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Con Sentenza n. 237/09, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di accertamenti sintetici tramite applicazione del redditometro.

Secondo la Suprema Corte, è legittimo l’accertamento induttivo da parte dell’Ufficio quando il reddito dichiarato dal contribuente non risulta congruo per due o più periodi d’imposta, ma dall’interpretazione dell’art. 38, DPR. n. 600/1973, non è possibile desumere che i due periodi d’imposta debbano essere necessariamente consecutivi né anteriori a quello in cui si effettua l’accertamento.

Pertanto, l’applicazione del redditometro è valida anche nel caso di annualità fiscali alterne e non solo consecutive.

 

Fonte:  www.seac.it

 

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