Con Sentenza 29 aprile 2009, n. 10028, la Cassazione si è espressa in materia di modalità applicative del redditometro.
La Suprema Corte ha precisato che i coefficienti di capacità contributiva applicati ai fini del redditometro e contenuti in decreti successivi rispetto al periodo d’imposta accertato, qualora determinino una modifica sostanziale del reddito, comportano un’applicazione retroattiva di norme tributarie, incompatibile con l’art. 3 dello Statuto del contribuente.
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale