L’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare 27 settembre 2007, n. 52 con la quale vengono fornite le regole per procedere al ravvedimento operoso da parte dei Centri di assistenza fiscale e dei professionisti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni; ciò alla luce delle modifiche apportate dalla Manovra Finanziaria 2007 che ha esteso l’istituto del ravvedimento operoso anche alla mancata o tardiva trasmissione delle dichiarazioni. In particolare, secondo la Circolare n. 52/2007, in caso di:
- omessa trasmissione della dichiarazione, il CAF o l’intermediario possono provvedervi entro 90 giorni dal termine versando la sanzione per omessa trasmissione e quelle a carico del contribuente, entrambe ridotte ad un ottavo del minimo;
- visto infedele, la violazione va sanata entro la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale è stata commessa la violazione; devono, però, provvedere all’invio di una apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate e al versamento delle relative sanzioni ridotte di un quinto.
Fonte: www.seac.it
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