NULL
Altre Novità
18 Giugno 2011

Ravvedimento operoso: la sanzione deve essere pagata nella misura stabilita dalla legge affinche’ abbia effetto.

Scarica il pdf

Con l’Ordinanza n. 12661 del 9 giugno 2011, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le ragioni poste a fondamento dell’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, affermando che la normativa in materia, ed in particolare l’articolo 13, comma 2, del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, pone come condizioni di operatività del ravvedimento operoso tanto il versamento del tributo, quanto il versamento delle sanzioni, nella misura ridotta, e degli interessi legali.

Solo l’integrale adempimento degli obblighi in questione consente al contribuente di beneficiare degli effetti dell’istituto disciplinato dal Decreto suddetto.

Nel caso sottoposto alla sua attenzione, la Suprema Corte ha, quindi, riconosciuto la legittimità dello sgravio solo parziale della cartella di pagamento per omesso versamento dell’Iva, disposto dal giudice di primo grado, sulla base del rilievo che il ravvedimento operoso non poteva dirsi correttamente perfezionato. La sanzione, infatti, era stata versata in misura inferiore al dovuto.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
24 Ottobre 2025
Dipendenti eletti in Comune: i rimborsi ai datori di lavoro non pagano l’IVA

Agenzia delle Entrate, risposta n. 261 del 9 ottobre 2025 Il principio chiarito: i...

24 Ottobre 2025
Bollo e contrassegni degli intermediari: nuovi standard di sicurezza e tracciabilità

Un aggiornamento per rafforzare sicurezza e trasparenza Il sistema dei documenti...

24 Ottobre 2025
Regime fiscale di SIIQ e SIINQ: un’opzione al passo con i tempi

Introduzione al nuovo modello di comunicazione L’Agenzia delle Entrate ha...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto