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18 Giugno 2011

Ravvedimento operoso: la sanzione deve essere pagata nella misura stabilita dalla legge affinche’ abbia effetto.

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Con l’Ordinanza n. 12661 del 9 giugno 2011, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le ragioni poste a fondamento dell’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, affermando che la normativa in materia, ed in particolare l’articolo 13, comma 2, del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, pone come condizioni di operatività del ravvedimento operoso tanto il versamento del tributo, quanto il versamento delle sanzioni, nella misura ridotta, e degli interessi legali.

Solo l’integrale adempimento degli obblighi in questione consente al contribuente di beneficiare degli effetti dell’istituto disciplinato dal Decreto suddetto.

Nel caso sottoposto alla sua attenzione, la Suprema Corte ha, quindi, riconosciuto la legittimità dello sgravio solo parziale della cartella di pagamento per omesso versamento dell’Iva, disposto dal giudice di primo grado, sulla base del rilievo che il ravvedimento operoso non poteva dirsi correttamente perfezionato. La sanzione, infatti, era stata versata in misura inferiore al dovuto.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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