Il comma n. 33, disegno di Legge Finanziaria 2007, ha finalmente risolto ogni dubbio circa l’applicabilità, agli intermediari e ai centri di assistenza fiscale, dell’istituto del ravvedimento operoso nel caso di violazioni relative al rilascio del visto di conformità (o dell’asseverazione) e nel caso di omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni.
Il nuovo comma 1-bis dell’art. 39, D.Lgs. n. 241/1997, stabilisce che questi tipi di violazione hanno esclusivamente carattere tributario e non, come erroneamente sostenuto dall’Agenzia delle entrate, carattere amministrativo.
Ne consegue, quindi che agli intermediari e ai CAF saranno applicabili gli istituti propri del diritto tributario che sono, appunto, il ravvedimento operoso, il cumulo giuridico, la definizione agevolata delle sanzioni e tutti gli altri principi e istituti del D.Lgs. n. 472/1997.
Fonte: www.seac.it
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