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1 Febbraio 2014

Pubblicato il regolamento che introduce il nuovo ISEE.

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Con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 5 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2014, è stato introdotto il regolamento riguardante la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente). Le nuove regole entreranno in vigore dall’8 febbraio 2014.

Nel Decreto, è ricordato che l’ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

L’ISEE differisce sulla base della tipologia della prestazione richiesta, in particolare con riguardo alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria (articolo 6), alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi (articolo 7), alle prestazioni per il diritto allo studio universitario (articolo 8).

All’articolo 2, comma 5, del Decreto, è previsto che l’ISEE possa essere sostituito da un analogo indicatore, definito “ISEE corrente” e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando ricorrano determinate condizioni, indicate all’articolo 9 del Decreto. In particolare, deve esserci una rilevante variazione dell’indicatore (variazione superiore al 25 %) e, nello stesso tempo, deve essersi verificata, per almeno uno dei componenti del nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una variazione della situazione lavorativa grave (come nel caso in cui vi sia stata, per un lavoratore dipendente a tempo indeterminato, la risoluzione del rapporto di lavoro o la sospensione dell’attività lavorativa o la riduzione della stessa). L’ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) ai fini della successiva richiesta di erogazione delle prestazioni.

Nel nuovo ISEE concorrono alla formazione del reddito anche ogni componente reddituale esente da imposta ed i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari a qualunque titolo percepiti dalle Amministrazioni pubbliche.

Tra le novità, è previsto che le informazioni necessarie al calcolo dell’ISEE non ricomprese nell’elenco dei dati autodichiarati e già presenti nel sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria siano trasmesse direttamente dall’Agenzia delle Entrate all’Inps. Riguardo ai dati autodichiarati, l’Agenzia delle Entrate, sulla base di controlli automatici, individua e rende disponibili all’Inps, l’esistenza di omissioni o di difformità rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.

L’Inps, infine, determinerà l’ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall’Agenzia delle Entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi.

Con il DPR del dicembre 2013, sono state riviste anche le soglie per la concessione dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e l’assegno di maternità di base.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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