Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2007, n. 38, i Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate 19 gennaio 2007 (già disponibili, da quella data, sul sito Internet dell’Agenzia stessa) in merito alla comunicazione all’Anagrafe tributaria, da parte degli operatori finanziari e di quelli operanti nel settore assicurativo, dei dati relativi ai rapporti intrattenuti con la loro clientela. In entrambi i casi, il termine inizialmente fissato al 31 gennaio 2007, è stato prorogato al 30 aprile 2007.
In merito al contenuto dei due Provvedimenti si evidenzia che:
- gli operatori del settore delle assicurazioni (che erogano somme di denaro) devono comunicare i dati relativi alle somme liquidate a decorrere dal 1º ottobre 2006; i dati da comunicare sono: l’identificativo del sinistro, il codice fiscale o partita IVA del destinatario e dei soggetti le cui prestazioni sono stati valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata;
- gli operatori finanziari di cui all’art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973, (il cui relativo provvedimento è pubblicato nel S.O. n. 38 della medesima G.U.) devono comunicare i dati relativi ai rapporti in essere al 31 dicembre 2006, nonché quelli cessati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2006. I dati oggetto di comunicazione consistono nell’identifacativo del titolare del rapporto (compreso di codice fiscale) e della natura e tipologia del rapporto stesso.
Fonte: www.seac.it
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