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21 Gennaio 2012

Pubblicate le versioni definitive dei modelli Iva, 730, Cud e 770 Ordinario e Semplificato per l’anno d’imposta 2011.

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Sono state pubblicate, sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, le versioni definitive dei modelli Iva, 730, Cud e 770 per l’anno d’imposta 2011.

Riguardo ai modelli Iva 2012, si tratta del modello base e del modello ordinario, del modello 74-bis, da compilare in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, e del modello 26LP, nel quale è contenuto il prospetto delle liquidazioni periodiche che deve essere compilato, in caso di Iva di gruppo, dalla società controllante.

Si ricorda che il modello Iva ordinario ed il modello Iva base devono essere trasmessi, esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed 1° ottobre 2012 (dato che il 30 settembre cade di domenica), se presentati in via autonoma, ed entro il 1° ottobre, se presentati all’interno di Unico 2012.

Per le novità presenti nei modelli Iva, 730 e Cud 2012, rinviamo agli articoli ad esse dedicati, della newsletter di Misterfisco del 16 gennaio 2012.

Riguardo ai modelli 770 per il 2011, evidenziamo:

– nel nuovo modello 770 Ordinario, nel quadro SF, sono state inserite le specifiche causali che consentono la gestione degli interessi corrisposti da soggetti fiscalmente residenti in Italia a non residenti, alla luce dei recenti interventi legislativi (Decreto Legge n. 98 del 2011). Inoltre, nel quadro SL, sono state inserite due sezioni per le nuove ritenute e le imposte sostitutive introdotte con riferimento ai fondi comuni di investimento immobiliare (Decreto Legge n. 78 del 2010).

– nel nuovo modello 770 Semplificato, trovano spazio le recenti novità normative in ambito fiscale, come l’agevolazione per i giovani lavoratori rientrati in Italia, la riduzione del secondo acconto Irpef per il 2011, il contributo di solidarietà, le diverse modalità di trattamento fiscale per le somme superiori ad un milione di Euro erogate alla cessazione del rapporto di lavoro, la possibilità per i lavoratori di nuova occupazione di utilizzare la quota dei contributi della previdenza complementare maturata nei primi cinque anni e non dedotta.  

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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